[A] Sul momento in cui sorge il diritto dell’appaltatore di ottenere il pagamento dei compensi in materia di appalto pubblico. [B] Sul riparto dell’onere probatorio in sede di azione di risoluzione del contratto, di risarcimento del danno ovvero di adempimento nel caso in cui il debitore eccepisca l’inadempimento del creditore ai sensi dell’art. 1460 c.c.. [C] Sulla possibilità di paralizzare le pretese del creditore mediante eccezione di inadempimento di un’obbligazione accessoria. [D] Sulla ratio dell’obbligo di tempestiva iscrizione delle riserve in materia di appalti pubblici. [E] Sull’obbligo dell’appaltatore di quantificare i maggiori oneri richiesti mediante riserva. [F] Sull’obbligo dell’appaltatore di indicare gli oneri per la sicurezza aziendale nell’offerta economica presentata alla stazione appaltante in sede di gara pubblica. [G] Sulla (non) necessità per l’appaltatore di provare il danno conseguente all’allungamento dei tempi di esecuzione di un contratto d’appalto pubblico con particolare riguardo alle spese generali.
SENTENZA N. ****
[A] Ed invero costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui in tema di appalto di opere pubbliche, il diritto dell'appaltatore ad ottenere il pagamento dei compensi sorge in seguito all'approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante e da tale data inizia a decorrere il rela...